Questo è un aggiornamento al precedente articolo sullo Stop ai cacciatori nei fondi agricoli pubblicato qualche tempo fa. Ci siamo andati a leggere la sentenza in questione e i documenti di riferimento per poterne parlare con un pò più di consapevolezza (e per verificare se vero e fattibile).
Se andiamo a leggere la legge che tutela la conservazione della fauna selvatica, quindi la legge sulla caccia -LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41) Entrata in vigore della legge: 11-3-1992- come primo articolo troviamo questo:
1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
Cosa c'è di anacronistico in questa frase?
Intanto è anacronistico che la stessa legge che "protegge" la fauna autorizzi il "prelievo venatorio"
Ma questo è normale se riferito alla anacronistica frase di cui al punto 1: la fauna selvatica è patrimonio quindi proprietà dello Stato che significa che "IO" in quanto proprietario ti autorizzo a cacciare previo un compenso economico elargito sotto forma di tasse, permessi, patentini.
Ma anche sotto forma di finanziamento e supporto all'industria degli armamenti tramite l'acquisto di armi e munizioni.